orre l’obbligo, viste le tante richieste di approfondimento che quotidianamente pervengono ai nostri uffici, di fare chiarezza sulla possibilità per gli ingegneri di accedere ai fondi previsti dal bando “Riapri Calabria – Seconda edizione” emanato nei giorni scorsi dalla Regione Calabria.
La confusione sarebbe stata generata da un’interpretazione esclusiva di quanto riportato all’interno del bando che al punto 2.2.1 g) III) che inserisce tra i requisiti di ammissibilità la presentazione “nel caso di professionisti, nei limiti di cui al punto 2.1.1, non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS”.
Il punto, com’è chiaro e come riportano le FAQ rese note dalla Regione Calabria, è rivolto ai professionisti non obbligati all’iscrizione ad albi professionali: “la lettera g) dell’art. 2.2 fa riferimento ai professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, questa specifica tipologia di professionisti devono avere la Partita IVA ed essere iscritti alla Gestione Separata INPS”, spiega la Regione.
La norma, quindi, non riguarda nessun professionista iscritto ad un albo o ordine, dunque non riguarda gli ingegneri per i quali rimane impregiudicata la possibilità di partecipare al bando. Il codice attività, infatti, è inserito a pieno titolo tra quelli ammissibili come si può riscontrare all’interno dell’Allegato B al bando.
«La pubblicazione della seconda edizione del bando “Riapri Calabria” è da cogliere certamente con favore perché va nella direzione giusta di fornire un aiuto immediato e concreto ai professionisti, soprattutto ai più giovani e a quelli con redditi bassi. Mi auguro che questo doveroso chiarimento serva a spazzare il campo da incomprensioni e piccole polemiche che in questo momento non servono a nessuno ma rischiano solamente di far perdere ulteriore tempo prezioso. Dal canto nostro, intanto, assieme a molti professionali, abbiamo richiesto che dal bando venga eliminato il requisito della “regolarità contributiva”: come chiarito qualche giorno fa, tale requisito non può essere considerato per l’erogazione di quello che è un contributo una tantum in fase emergenziale e non per un incarico professionale», ha dichiarato Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro.