Giovanni Sabatini
Giovanni Sabatini, DG Abi

L’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. […] Pertanto, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti. Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”. Parola di Giovanni Sabatini (foto), direttore generale di Abi in una nota datata 24 aprile 2020 inviata a tutti gli associati, alias a tutti gli istituti di credito italiani, che serve a fare chiarezza su uno dei punti oscuri del Decreto Liquidità con cui il Governo si è impegnato a garantire l’accesso al credito per le imprese la cui attività è stata pesantemente inficiata dalle misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2.

L’interpretazione dell’Abi serve quindi a specificare come, stando alla normativa alla base della concessione della garanzia di Stato, un’eventuale compensazione tra la nuova erogazione ed esposizioni precedentemente contratte da parte delle banche comporterebbe l’avvio del rimborso della somma concessa prima dei 24 mesi previsti dal Decreto Liquidità, con il conseguente venir meno della garanzia del Fondo: l’utilizzo dei prestiti agevolati per la chiusura di vecchie esposizioni è quindi vietata.

Si tratta di un chiarimento che mette quindi il punto definitivo sulla vicenda dopo che anche la Guardia di Finanza, nell’audizione presso le commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, attraverso le parole del Colonnello Pietro Bianchi avevano specificato quale fosse l’orientamento del Dpcm e dunque i comportamenti attesi da parte delle Fiamme Gialle.

Grazie a tali specifiche, è dunque possibile, per le imprese che ritenessero che tale impostazione sia disattesa da qualche istituto di credito nell’erogazione del prestito garantito dallo Stato, di poter segnalare la circostanza sia ad Abi che alle Forze dell’Ordine.
Sul Decreto Liquidità, tuttavia, permangono ancora le perplessità degli operatori circa la complessità dell’iter istruttorio delle pratiche richiesto da alcune banche nonché sulla tempistica di erogazione e soprattutto sull’oggetto vero e proprio del decreto: da più parti, infatti, si è sottolineato come lo strumento del prestito – che quindi ha effetto sulla leva finanziaria delle imprese e sul loro grado di indebitamento – non fosse quanto atteso dalle imprese stesse per affrontare un periodo di estrema emergenza finanziaria com’è quello in corso.