Con D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della legge delega n.155 del 19 ottobre 2017 è stato approvato il Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019.
Ecco gli aspetti più salienti della riforma analizzati con il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro Maurizio Ferrara.
Dott. Ferrara quali sono le finalità della riforma?
Il nuovo Codice ha l’obbiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, attraverso due principali finalità:
1) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’ impresa
2) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad un fallimento d’impresa dovuto a particolari contingenze
Qual è il punto di vista del sistema camerale sulla nuova normativa?
Il sistema camerale ha sostenuto, al di là del ruolo assegnatole, tale riforma, sostenendo l’opportunità di intervenire preventivamente per aiutare le imprese a superare le criticità e garantire la continuità aziendale, favorendo procedure non giudiziali per comporre la crisi ed eventualmente anticiparne l’emersione.
Si apprezza già la scelta di mutare l’approccio verso la vita dell’impresa, sostituendo il termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale» recuperando un ritardo storico rispetto ai più evoluti Paesi Europei.
Il provvedimento, come si legge in primo commento predisposto da Unioncamere, si muove nell’ottica della c.d. «seconda chance» , che considera il fallimento un episodio possibile della vita di una impresa, senza che ciò determini un «giudizio» sull’imprenditore.
Promuove la condivisa idea che l’attività imprenditoriale sia meritevole del sostegno dell’ordinamento e soprattutto nelle fasi più delicate e critiche della vita aziendale, spesso coincidenti con i primi 3/5 anni di attività
La riforma promuove l’idea che sia d’interesse pubblico del sistema economico far si che un eventuale default aziendale venga gestito tempestivamente; quindi superamento della crisi, continuità aziendale, uniformità e semplificazione delle procedure.
Quali sono i compiti assegnati dalla riforma alle Camere di Commercio?
Una delle principali novità è proprio la procedura che coinvolge le Camere di Commercio, la procedura d’allerta.
Il Decreto Legislativo nell’introdurre la «procedura di allerta» e composizione della crisi, disegna un ruolo «esclusivo» per le Camere di Commercio, tramite l’istituzione dell’O.C.R.I. Organismo di composizione delle crisi d’impresa; alla procedura di allerta possono accedere i debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese (gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante).
L’O.C.R.I è istituito in via «esclusiva» presso ciascuna Camera di Commercio con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati, gestire i procedimenti di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione della crisi.
Organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e opera tramite il «referente», individuato nel Segretario Generale, che si avvale di un ufficio interno di supporto e dal c.d. Collegio degli esperti, nominato, di volta in volta dal referente.
Quali saranno le condizioni aziendali che determineranno l’avvio delle procedure d’allerta?
Le imprese per accedere alla procedura devono avere squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’attività imprenditoriale svolta e rilevabili attraverso appositi indici (definiti con cadenza triennale dal Consiglio nazionale Ordine Dottori Commercialisti), con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi 6 mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l’esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti.
La procedura viene attivata previa segnalazione all’O.C.R.I. della crisi affidata dalle norme a:
– organi di controllo societari, revisore contabile e società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni;
– ai creditori pubblici qualificati: Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione
– autosegnalazione impresa in crisi
Come sarà formato il collegio degli esperti che dovrà assistere le imprese nel superare le criticità?
Il Collegio viene nominato, senza indugio, dal referente ed è composto da 3 esperti tra quelli iscritti nell’Albo dei Gestori della crisi e dell’insolvenza tenuto dal Ministero della Giustizia:
– uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui si trova la sede d’impresa;
– uno designato dal Presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal Referente;
– uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all’organismo.
Quali sono i tempi previsti dalla procedura e quali i possibili sbocchi?
La procedura si attiva mediante istanza del debitore al Collegio, il quale, fissa un termine non superiore ai 3 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi, incaricando il relatore di seguire le trattative.
L’eventuale accordo con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere la forma scritta, resta depositato presso l’organismo e non è estensibile a soggetti diversi da quelli che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce lo stesso effetto del piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore ed il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel Registro delle Imprese; se alla scadenza dei termini nessun accordo è stato concluso e permane la situazione di crisi, il Collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di liquidazione giudiziale.
Quale sarà l’impatto sulle Camera di Commercio da lei diretta?
L’affidamento della fase di allerta agli O.C.R.I presso le CCIAA renderà necessario rivedere l’organizzazione dei servizi e formare apposito personale; il rigoroso rispetto dei tempi e la gestione del Collegio, l’assistenza al debitore ed il rapporto con il Tribunale, si prevede sia garantito previo pagamento di un «diritto di segreteria» determinato in base all’art 18 della legge n.580/93.
Quali saranno i costi a carico delle imprese?
I costi amministrativi e i compensi del Collegio sono invece da concordare con il debitore, o, in difetto liquidati dal Presidente del Tribunale delle Imprese, rinviando, quanto ai parametri a quanto previsto per gli O.C.C.
Quali sono i numeri previsti per la procedura di allerta?
- Numero di imprese coinvolte: da 35.000 a 50.000 unità (potenziale massimo 266.000)
- Personale camerale dedicato: circa 400 FTE
- Tempo medio di lavorazione: 2/3 gg/uomo
- Costi esterni e spese generali: € 3.000.000
- Costo stimato totale annuo : € 22.000.000
- Tempi previsti per l’avvio: 18 mesi ( 15 agosto 2020 ) .